(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi. 2. La Regione promuove altresi' la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualita' ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.