(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del
                           3 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  La  Regione  Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione
dei  tartufi  in  armonia  con  i  principi  stabiliti dalla legge 16
dicembre  1985,  n.  752  (Normativa  quadro  in materia di raccolta,
coltivazione  e  commercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al  consumo)  e  dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la
valorizzazione  dei  tartufi  e  dell'ambiente  naturale  in  cui  si
riproducono  e  riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello
sviluppo  socio-economico  delle  popolazioni  delle aree collinari e
pedemontane piemontesi.
   2.  La  Regione promuove altresi' la conservazione e la diffusione
delle  provenienze  autoctone  dei tartufi e delle piante ospiti e il
miglioramento  e  lo  sviluppo  della  tartuficoltura,  ispirandosi a
criteri di qualita' ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.